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"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese..."
(art. 3 della Costituzione).
Barriere e disuguaglianza
Col termine di
barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli che impediscano, limitino o rendano difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi (specialmente di persone con limitata capacità motoria o sensoriale).Questi ostacoli possono consistere in scale, marciapiedi non accessibili, ascensori troppo piccoli, porte anguste, ecc.Essi di fatto negano il diritto alla mobilità , alla vita sociale e, conseguentemente, all'uguaglianza di queste persone.
Da questo consegue che un elemento che non costituisca barriera architettonica per un individuo può invece essere di ostacolo per un altro; si evince quindi che il concetto di barriera viene percepito in maniera diversa da ogni individuo. Il bisogno di garantire al maggior numero di persone il diritto alla libertà di movimento, ha portato alla ricerca di parametri comuni, che consentissero di limitare il criterio di soggettività.
Il passo più importante è stato fatto a livello normativo andando a individuare quali elementi costruttivi siano da considerarsi barriera architettonica.
Legge 118/1971
(Prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche)
"Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporto pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella..."
(art. 27).
D.P.R. n. 384 del 1978
(Disciplina tecnica attuativa per gli edifici pubblici)
L'art. 1 del DPR , oltre a precisare che per
edifici pubblici si intendono tutti gli
edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale, prescrive che le disposizioni previste devono essere applicate sia alle nuove costruzioni e sia a quelle da ristrutturare.
Gli artt. 3-6 dettano le norme tecniche relative alle strutture esterne degli edifici (percorsi pedonali e parcheggi).
Gli art. 7-16 danno prescrizioni tecniche relative alla struttura edilizia generale (accessi, piattaforme di distribuzione, scale, rampe, corridoi, porte, pavimenti, locali e apparecchi igienici, ascensori, interruttori elettrici).
Gli artt. 17-18 dispongono la precedenza agli invalidi nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare situati al piano terra e l'eliminazione degli ostacoli negli edifici scolastici.
Gli artt. 19-26 dettano norme per rendere accessibili i "servizi speciali di pubblica utilità", ossia: treni, stazioni, ferrovie, servizi di navigazione marittima, aerostazioni, servizi per viaggiatori (bar, ristoranti, wc), telefoni pubblici, sale e luoghi per riunioni e spettacoli.
Legge n. 41 del 1986
(prescrive piani comunali per l'eliminazione delle barriere)
Stabilisce che:
-i progetti di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici con barriere non possono essere approvati;
-in tutti gli edifici pubblici dovranno essere adottati piani per il superamento delle barriere esistenti;
-tutte le iniziative per l'eliminazione delle barriere architettoniche potranno ottenere contributi e finanziamenti.
Legge n. 13 del 1989
La L. 13/89 stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.
Il D.M. 236/89 (decreto attuativo) si addentra maggiormente nella parte tecnica ed individua tre diversi livelli di qualità dello spazio costruito.
Per
accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Per
visitabilità si intende la possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Per
adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
La normativa consente anche di eliminare barriere architettoniche presenti in abitazioni già costruite.
I nuclei familiari con disabili che intendono eliminare ostacoli (scalini, porte strette ecc.) o installare ascensori e servoscale hanno diritto a contributi fino a € 2.582,28.
Per una spesa:
· fino a euro 12.911,42 è rimborsato il 25% della spesa sostenuta (oltre la quota base di euro 2.582,28);
· tra euro 12.911,42 ed euro 51.645,69 è rimborsato il 5% (oltre la quota di euro 12.911,42);
· per una spesa pari o superiore a euro 51.645,69 la quota di rimborso è di euro 7.101,28.
Per fruire di tali contributi occorre presentare ogni anno domanda al Sindaco redatta su apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune.
Legge 15/91
(garantisce il diritto al voto dei disabili)
La Legge consente che la persona disabile, in presenza di barriere nella sua sezione elettorale, possa votare in altra accessibile e provvista di arredi funzionali alla sua disabilità, garantendogli la possibilità di leggere i manifesti delle liste con i candidati, la segretezza del voto, di essere componente del seggio o rappresentante di lista e, infine, di assistere alle operazioni di spoglio.
La legge è stata integrata dalla successiva legge 104/92 (art. 29) che, in materia, ha disposto che:
- i comuni hanno l'obbligo di organizzare un servizio di trasporto pubblico per agevolare il raggiungimento del seggio elettorale da parte dei disabili;
- le ASL hanno l'obbligo di garantire in ogni comune la presenza di medici abilitati al rilascio di certificati medici per autorizzare elettori non autonomi a farsi assistere da un accompagnatore (purchè iscritto nelle liste elettorali).
Legge-quadro 104/92
(stabilisce adempimenti per gli Enti locali e sanzioni)
L'art. 24 della Legge dispone che:
- tutte le opere edilizie relative ad edifici pubblici e privati aperti al pubblico devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente;
- i progetti presentati al Comune devono avere in allegato una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità a tale normativa;
- il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla verifica compiuta dall'Ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune;
- nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità, il Sindaco deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti.
La Legge per la prima volta, inoltre, prevede sanzioni in caso di inadempienze.
Si stabilisce, infatti, che le opere realizzate in difformità e tali da non poter essere utilizzate da persone con handicap sono dichiarate inagibili e inabitabili.
"Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi" (Art. 24 comma 7).
La legge-quadro introduce alcune modifiche alla Legge 41/86 prevedendo che:
-il CER (Comitato per l'edilizia residenziale) dispone che una quota dei fondi per opere di urbanizzazione e interventi di recupero sia utilizzata per l'eliminazione di barriere negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica già costruiti;
-i piani comunali per l'eliminazione delle barriere
"sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate";
-una quota, almeno pari al 2%, della somma che la Cassa depositi e prestiti concede agli Enti locali è destinata a prestiti finalizzati ad interventi per il superamento di barriere architettoniche;
-i Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi alle norme vigenti in materia entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge-quadro. Dopo tale data le norme dei regolamenti comunali che resteranno in contrasto con le disposizioni della stessa non avranno più efficacia.
La Legge-quadro, modificando la legge 457/78 (Norme per l'edilizia residenziale), prevede ancora che il Comitato per l'edilizia residenziale disponga una riserva di finanziamenti per la concessione di contributi ai Comuni, agli Istituti autonomi case popolari e imprese cooperative per realizzare ed adattare alloggi in favore di persone con handicap.
La legge-quadro, infine, si occupa (art. 25) del superamento delle barriere nella comunicazione, delegando al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il compito di contribuire alla realizzazione di progetti per fruire del diritto all'informazione e alla comunicazione
"anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchi complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche". Si dispone, inoltre, i concessionari dei servizi radiotelevisivi e telefonici adottino "iniziative per permettere la ricezione dei programmi da parte di persone con handicap sensoriali".
Sport e tempo libero senza barriere
Per la effettiva e piena integrazione sociale delle persone disabili, oltre il diritto allo studio e quello al lavoro, occorre garantire quello di poter frequentare spazi relazionali, strutture sportive, ricreative e culturali e luoghi di vacanza.
Con l'applicazione delle norme sopra richiamate questo diritto potrà affermarsi sempre di più.
Il Ministero della Marina Mercantile, per esempio, in base alla legge 13/89, ha emanato la circolare n 259 del 23/1/1990 con la quale viene stabilito che le Direzioni marittime possono rilasciare concessioni per stabilimenti balneari solo se muniti di almeno una cabina o un locale igienico per disabili e di appositi percorsi orizzontali.
Il Ministero dei Lavori Pubblici, con la circolare n.22 del 7.1.91, ha dato precise disposizioni per l'adeguamento di strutture e servizi dei posti di ristoro lungo le autostrade.
La legge-quadro, all'art. 23, detta disposizioni per rimuovere gli ostacoli che limitano le attività sportive, ricreative e turistiche ai disabili. Tra l'altro si dispone che il Ministero della Sanità definisca i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva delle persone H (v. Decreto M.S. del 4.3.93) e che i Comuni, le Regioni e il CONI assicurino l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi annessi. Si ribadisce inoltre che le concessioni per gli impianti di balneazione ed autostradali sono subordinate a criteri di accessibilità e visitabilità.
L'art. 23, infine, stabilisce che chiunque, in veste di esercente di pubblici servizi, discrimini persone con handicap
"è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi".
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