Sede Legale: Torre del Greco
Via Marconi 66 - mappa
fax 0818490622
partita iva p.i. N° 06322711216
Codice EORI n. IT06322711216
Iban IT34L0306922124100000046055
CENTRALINI
081.872.91.11 - Osp. C. Mare e Sorrento
081.535.21.11 - Osp. di Boscotrecase
081.849.0111 - Osp. di Torre del Greco
081.822.31.11 - Osp. di Nola
081.531.41.11 - Osp. di Pollena 
081.317.31.11 - Pomigliano D'Arco
 
Area riservata Modulo segnalazioni - reclami - encomi Email e Posta Certificata Area dipendenti Privacy Contatti Whistleblowing  
Direzione Strategica Collegio di Direzione Collegio Sindacale Consiglio dei Sanitari Organigramma Ambiti Territoriali Sociali  
Asl Na 3 Sud Lavoro
"La Repubblica italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto"
 (art.4 della Costituzione).
 
" La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione dei lavoratori..."
(art. 35 della Costituzione).
 
L'evoluzione della normativa italiana in materia di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro è caratterizzata dal progressivo ampliamento dei soggetti aventi diritto. Si passa infatti dalle prime forme di tutela a favore dei mutilati ed invalidi di guerra (1917), in considerazione delle benemerenze acquisite nella difesa della patria, a provvedimenti sempre più estesi, prima a mutilati ed invalidi per servizio (1953), successivamente (1958, 1962, 1965) a disabili per le più diverse cause (sordi, ciechi, invalidi civili).
L'introduzione di tali norme (per gran parte inapplicate), tuttavia, ha solo parzialmente garantito il diritto al lavoro dei disabili. Ciò a motivo soprattutto di un pregiudizio culturale che fa ritenere il concetto di handicap e quello di incapacità assimilabili, quasi fossero sinonimi. Questo diffuso e perdurante pregiudizio finora ha trovato conferma dalle innegabili difficoltà verificatesi in conseguenza di inserimenti lavorativi "selvaggi", incuranti cioè delle capacità residue e delle disposizioni delle persone disabili e perciò produttivi solo di dolorose difficoltà. Difficoltà notevolmente riducibili, se non superabili del tutto, assumendo l'ottica del collocamento mirato, cioè più adatto al caso specifico. Se infatti si adottassero gli accorgimenti e gli adattamenti più idonei; se si abbattessero le barriere architettoniche; se si fornissero i supporti necessari e si rispettassero i tempi di adattamento individuali, ben pochi disabili non sarebbero in grado di espletare una proficua attività lavorativa.
Per molti anni la legislazione italiana si è limitata a richiedere solo di valutare e quantificare con sterili formule matematiche le incapacità dei disabili ai fini del collocamento al lavoro, senza curarsi di conoscere quello che sanno fare. In questa maniera alimentando e rafforzando il pregiudizio di incapacità che pesa ancora oggi sulle persone con handicap, nonostante il recente varo di leggi più avanzate (L.68/99).
Il lavoro rimane un'occasione di importanza vitale per un persona disabile, che attraverso esso è messo in grado di valorizzare e migliorare le sue capacità. D'altro canto la sua presenza in un contesto di lavoro tende inevitabilmente a migliorarlo, umanizzandolo, per la necessità di ripensare l'ambiente, i tempi, la comunicazione interpersonale, ecc.
Le nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili
La legge 12 marzo 1999 n. 68 ha abrogato la vecchia normativa relativa al collocamento obbligatorio dei disabili, invalidi civili e del lavoro ( Legge 482/1968 ) e ha introdotto nuovi concetti, regole e procedure per attuare quanto disposto dalla Legge 104/1992 in materia di integrazione lavorativa.
La novità di maggiore rilievo sta certamente nell'introduzione del principio del collocamento mirato (art. 2): non più quindi un collocamento "burocratico" in rispetto di una graduatoria, ma una specifica e personalizzata valutazione delle capacità lavorative della persona disabile, integrata e coordinata con azioni di ricerca del posto adatto e di forme di sostegno anche finalizzate alla soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni personali che eventualmente si potrebbero creare nel luogo di lavoro.
La legge (art. 1) si applica:
- alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- alle persone riconosciute dall'INAIL invalide del lavoro con grado superiore al 33 per cento;
- alle persone non vedenti e sordi;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.
 
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 (salvo alcune deroghe precisate all'art. 3) nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
La legge dispone anche la costituzione di uffici e comitati tecnici (istituiti presso le Province) che gestiscano l'insieme delle procedure e degli adempimenti (valutazioni per il collocamento mirato, formazione delle graduatorie, stipula di convenzioni) comprese le funzioni di vigilanza e controllo.
Ai datori di lavoro sono assicurate agevolazioni per le assunzioni (art. 13) in relazione agli impegni assunti e stabiliti nelle convenzioni.
La legge assegna inoltre uno specifico ruolo alle cooperative sociali, non solo come luogo per l'inserimento lavorativo, ma anche all'interno delle convenzioni con i datori di lavoro.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili), in attuazione della L. 68/99, fissa le direttive essenziali per l'attività delle Asl, dei Comitati Tecnici e per tutti gli altri attori istituzionali implicati nell'applicazione della Legge. Si stabilisce infatti che le Commissioni di accertamento della condizione di handicap (di cui alla legge 104/92), d'intesa col Comitato Tecnico, dispongano la redazione del profilo socio-lavorativo della persona disabile (art. 4), acquisendo le notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro. Tale documento insieme alla diagnosi funzionale compone la relazione conclusiva (art. 6) che "...formula suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile".
Requisiti per l'iscrizione al Centro Per l'Impiego per i disabili
Un disabile appartenente alle categorie previste dalla Legge può iscriversi al Centro Per l'Impiego per disabili solo se ha i seguenti requisiti:
* Invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, gli invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici , compresi i militari), gli invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all'ottava categoria, i non vedenti e i sordi;
* Categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), le vittime del dovere e del terrorismo e della criminalità organizzata previste dalla legge n. 407/98;
* Essere in età lavorativa (età compresa tra i 15 e 60 anni se donna o tra i 15 e 65 anni se maschi) ed essere in stato di inoccupazione/disoccupazione (salvo le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata che possono essere occupate al momento dell'iscrizione).
Come fare ?
Iscrizione al Centro Per l'Impiego
Preliminarmente occorre recarsi presso il centro per l'impiego della propria zona di residenza per iscriversi, e compilare la scheda anagrafica in base alla quale viene attribuito un profilo professionale che bisogna aggiornare continuamente con le successive esperienze di lavoro, formazione etc. Bisogna presentare:
- documento di riconoscimento;
- codice fiscale.
Iscrizione al Centro Per l'impiego per i disabili
Presso il Centro per l'impiego, anche contemporaneamente all'iscrizione ordinaria, ci si può iscrivere al collocamento dei disabili presentando:
- codice fiscale;
- documento di riconoscimento;
- stato di disoccupazione;
- documento attestante il diritto all'iscrizione al centro per l'impiego.
Documenti che danno diritto all'iscrizione al centro per l'impiego
INVALIDI CIVILI (uno dei seguenti documenti):
- verbale di invalidità civile rilasciato dalla Asl (percentuale minima: 46%);
- sentenza del tribunale con allegata perizia medico-legale (percentuale minima 46%).
INVALIDI DEL LAVORO:
Certificato di invalidità rilasciato dall'INAIL (percentuale minima: 34%).
INVALIDI DEL SERVIZIO (uno dei seguenti documenti):
- modello 69/ter del Ministero del Tesoro;
- dichiarazione dell'Ente presso il quale la persona era impiegata con riportati i dati relativi al decreto e alla registrazione alla Corte dei Conti.
Sono valide a vita le categorie dalla prima alla ottava di cui alla tabella A annessa al T.U. approvato con DPR 915/78. Se le stesse sono limitate ad un certo numero di anni, il documento dovrà evidenziare la durata al fine del decadimento dell'iscrizione.
INVALIDI DI GUERRA E INVALIDI CIVILI DI GUERRA
- Modello 69/ter del Ministero del Tesoro.
Sono valide a vita le categorie dalla prima alla ottava alle condizioni già evidenziate.
NON VEDENTI (uno dei seguenti documenti):
- verbale di invalidità civile rilasciato dalla ASL in cui si è dichiarati ciechi assoluti,
- verbale di invalidità civile con indicazione del residuo visivo.
SORDOMUTI:
- Verbale di sordomutismo rilasciato dalla Asl.
Nel caso in cui il sordomuto sia anche invalido civile (cioè in possesso di un doppio verbale) si potrà iscrivere ad una sola delle due categorie protette.
Agevolazioni per i lavoratori dipendenti
Legge 104/92
La legge quadro, all'art. 33, prevede diverse agevolazioni per i lavoratori disabili e per i lavoratori che hanno figli o familiari con handicap:
- prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla Legge 1204/1971 a favore di lavoratrici-madri (o, in alternativa, di lavoratori-padri) di bambini con gravi handicap;
- permessi giornalieri retribuiti di due ore per genitori che hanno bambini con gravi handicap in età compresa tra 0 e 3 anni. Tali permessi possono essere chiesti in alternativa al prolungamento del periodo di astensione facoltativa;
- permessi mensili retribuiti di tre giorni per genitori o familiari che assistono con continuità e in via esclusiva persone con gravi handicap parenti o affini entro il terzo grado, anche non conviventi (L. 53 dell'8 marzo 2000);
- diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio da parte del genitore o familiare lavoratore che assiste con continuità una persona con gravi handicap parente o affine entro il terzo grado; diritto a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.
- per i lavoratori con gravi handicap, tre giorni di permessi mensili retribuiti o due ore di permesso giornaliero retribuito; diritto di scegliere, se possibile, la sede la lavoro più vicina al proprio domicilio; diritto a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.
Come fare ?
Per fruire di queste agevolazioni l'interessato deve ottenere il riconoscimento della condizione di handicap inoltrando all' INPS la richiesta di riconoscimento L. 104/92:
- domanda predisposta ON-LINE
- relazione clinica del Medico curante indicante le disabilità dell'interessato;
- eventuali accertamenti sanitari a sostegno della relazione clinica.
In base all'art. 1, commi 2, 3 e 3 bis del D.L. n. 324/1993, convertito nella L. 423/1993,
" 2. Qualora la commissione medica di cui all'articola 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
"3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.
"3 bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda".
Legge 23.12.2000 n. 388
La legge 388/2000, all'art. 80, comma 2, prevede che ai genitori (anche adottivi) o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità spettano, alternativamente, congedi straordinari per la durata massima complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa entro sessanta giorni dalla loro richiesta.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue (pari a euro 36.151,98) per il congedo di durata annuale.
Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è proporzionalmente ridotto.
L'importo annuo suddetto è rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dall'anno 2002.
Interventi per i privi della vista
Il collocamento obbligatorio per i non vedenti è regolato anche da altre norme specifiche per le professioni di centralinista (L.113/85), massaggiatore e massofisioterapista (L.403/71), terapista della riabilitazione (L.29/94) e insegnante (L.12/55 e L. 601/62).
Agli impiegati non vedenti di aziende pubbliche e private viene inoltre riconosciuto (L.120/91) il beneficio di quattro mesi di contribuzione utili ai fini della pensione per ogni anno di lavoro effettivamente prestato. In virtù delle stesse norme, gli insegnanti e dirigenti scolastici privi di vista, vincitori di concorso, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede di servizio.
Come fare ?
-Conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione
-Iscrizione al rispettivo albo nazionale presso il Ministero del Lavoro
-Assunzione nominativa
Facilitazioni per i lavoratori con handicap
L'art. 18 del DPR 23 agosto 1988 n. 395, a favore dei dipendenti pubblici con handicap per i quali una struttura pubblica o convenzionata abbia documentato la necessità di trattamenti terapeutico-riabilitativi, prevede:
-aspettative per la durata dei ricoveri;
-permessi giornalieri orari retribuiti per la durata del ricovero;
-riduzione dell'orario di lavoro;
-utilizzazione per mansioni diverse.
Aspettative per motivi di famiglia sono concesse al dipendente che sia parente (entro il secondo o, in mancanza, entro il terzo grado) a persona con handicap in trattamento riabilitativo.
I lavoratori con handicap di aziende private, oltre alle agevolazioni stabilite dalla L. 104/92, possono fruire delle particolari facilitazioni previste nei rispettivi contratti di lavoro.
Facilitazioni comuni a tutti i lavoratori dipendenti
Riscatti
I lavoratori dipendenti possono riscattare, nella misura massima di cinque anni, periodi di congedo per motivi familiari occupati nell'assistenza e cura di disabili con invalidità non inferiore all'80 %.
Assegni
I lavoratori dipendenti, se hanno a carico minori o persone disabili impossibilitate al lavoro , hanno diritto per gli stessi agli assegni familiari per importi del reddito familiare soggetto all'IRPEF superiori a quelli previsti dalla vigente normativa
Riferimenti Legislativi
· Legge n. 68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art. 8 (elenchi e graduatorie).
· Decreto del 10 ottobre 2000, n. 333. pubblicato nella G.U. n. 270 del 18.11.2000 Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 68/99, art 9.
· Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 17 gennaio 2000. Iniziali indicazioni per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
· Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.11 del 2 febbraio 1999. Assunzioni obbligatorie. Sentenza della Corte costituzionale n. 454/1998. Diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 482 del 1968.