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"Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale..."
(art. 38 della Costituzione).
"Le regioni...realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico"
(art. 17 legge 104/1992).
 Prima del riconoscimento del diritto alla formazione professionale sancito dalla Costituzione, corsi a questo scopo destinati erano previsti solo per particolari categorie di disabili (non vedenti e sordomuti).
Solo con la legge 118/1971 si prevede che tutti i mutilati ed invalidi civili, dopo il completamento dell'obbligo scolastico, siano ammessi a fruire delle iniziative formative professionali promosse dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Col DPR n.10 del 15 gennaio 1972 tutte le funzioni amministrative concernenti l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili vengono assegnate alle regioni.
Con la L.845/78, legge quadro in materia di formazione professionale, si introduce una normativa organica in materia, comprendente disposizioni relative ai disabili.
Le competenze legislative e amministrative in merito vengono definitivamente assegnate alle regioni precisando che spetta loro:
- La promozione di interventi idonei di assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali al fine di assicurare loro il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale (art.3,comma 1, lett.a);
- La qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale (art. 4, comma 1, lett. d);
- Le iniziative formative dirette alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia (art. 8, comma 1, lett. g).
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