Sede Legale: Torre del Greco
Via Marconi 66 - mappa
fax 0818490622
partita iva p.i. N° 06322711216
Codice EORI n. IT06322711216
Iban IT34L0306922124100000046055
CENTRALINI
081.872.91.11 - Osp. C. Mare e Sorrento
081.535.21.11 - Osp. di Boscotrecase
081.849.0111 - Osp. di Torre del Greco
081.822.31.11 - Osp. di Nola
081.531.41.11 - Osp. di Pollena 
081.317.31.11 - Pomigliano D'Arco
 
Area riservata Modulo segnalazioni - reclami - encomi Email e Posta Certificata Area dipendenti Privacy Contatti Whistleblowing  
Direzione Strategica Collegio di Direzione Collegio Sindacale Consiglio dei Sanitari Organigramma Ambiti Territoriali Sociali  
Asl Na 3 Sud Istruzione

 
 
"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi..."
(art. 34 della Costituzione).
"E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".
(art. 12 comma II, III, IV Legge 104/1992)
Integrazione
L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.
La legislazione
La legislazione scolastica pre-repubblicana, pur cominciando ad occuparsi di alcuni alunni con difficoltà (ciechi e sordomuti), li relegava in situazioni di emarginazione (scuole speciali e classi differenziali), negando ad essi la possibilità di frequentare la scuola dei "normali".
Anche negli anni successivi alla promulgazione della carta costituzionale, e, quindi al pieno riconoscimento della parità di diritti a tutti i cittadini (art. 3) e del diritto all'istruzione per tutti (art. 34), agli alunni handicappati veniva riconosciuto il diritto all'istruzione, ma non nella scuola di "tutti".
Solo nel 1971, con il varo della legge 118, per la prima volta viene riconosciuto agli alunni disabili il diritto all'istruzione nella scuola comune e vengono disposti provvedimenti per garantirne la frequenza.
La legge 517 del 1977 sancisce inoltre che  "...la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati.......Devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno...".
A disciplinare operativamente queste norme provvedono, negli anni successivi, numerose circolari ministeriali, i programmi didattici del 1979 (per la scuola media) e del 1985 (per la scuola elementare), nonché i provvedimenti regionali in tema di facilitazioni. Tutta la materia trova la sua più organica definizione nella Legge Quadro sull'Handicap del 1992.
Come fare ?
Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria Asl di residenza e richiedere:
- L'attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/2/94). Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato.
- La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione - diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).
Prima di effettuare l'iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d'Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. - Piano dell'Offerta Formativa). All'atto dell'iscrizione i genitori debbono: presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia).
IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).
" All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico".
(art. 12 -comma 5 e 6- Legge 104/92)
"Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore" . (art. 12 -comma 8- L.104/92)
Chi fa che cosa ?
Famiglia
- richiesta di visita, certificazione e diagnosi funzionale alla Asl;
- presentazione della certificazione e della diagnosi funzionale alla scuola;
- elaborazione, verifica e aggiornamento del PDF (profilo dinamico funzionale) e del PEI (piano educativo individualizzato), in collaborazione con la scuola;
- partecipazione al gruppo di lavoro e di studio istituito nella scuola.
Scuola
- iscrizione dell'alunno in condizione di handicap e richiesta forme di sostegno;
- assegnazione insegnanti di sostegno (Provveditorato);
- costituzione classe con non più di 25 alunni (scuola dell'obbligo);
- istituzione e funzionamento dei gruppi di lavoro e studio;
- attivazione di forme di continuità educativa e didattica;
- richiesta al Comune e utilizzazione di personale per l'assistenza specialistica e la comunicazione;
- richiesta all'Ente locale di ausili per l'autonomia e di soluzioni per il superamento di eventuali barriere architettoniche;
- partecipazione all'elaborazione, verifica e aggiornamento del PDF e del PEI;
- aggiornamento dei docenti in tema di integrazione;
- fornitura di sussidi e attrezzature (Provveditorato);
- accordi di programma (Provveditorato).
ASL
- certificazione di alunno in situazione di handicap e prescrizione degli interventi necessari alla sua integrazione scolastica;
- elaborazione della diagnosi funzionale;
- verifiche periodiche;
- partecipazione, elaborazione, verifica e aggiornamento del PDF e del PEI;
- partecipazione al gruppo di lavoro istituito nella scuola;
- partecipazione ad accordi di programma; verifica e revisione.
Ente locale
 - assegnazione personale per l'assistenza specialistica e la comunicazione;
- fornitura di particolari ausili per l'autonomia;
- interventi idonei per il superamento di barriere architettoniche;
- trasporto scolastico assistito;
- assistenza a portatori di handicap sensoriali (Provincia);
- promozione, partecipazione, verifica e revisione di accordi di programma.
Gite scolastiche
L'alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992). Nel caso in cui la partecipazione alla gita sia negata si consiglia di inviare una lettera r/r di sollecito al dirigente scolastico e al C.S.A. (Ex Provveditorato agli studi).