A cura del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Medicina Legale Pubblica Valutativa: Dr. Mattia La Rana
"Ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale "
(art. 38 della Costituzione Italiana)
Nel campo dell'assistenza economica, si registrano una divisione dei cittadini disabili in categorie e trattamenti economici differenziati secondo la patologia e il grado di disabilità .
Condizione indispensabile per avere diritto all'assistenza economica è il riconoscimento dell'invalidità civile.
I soggetti riconosciuti, secondo la gravità della menomazione e sulla base anche di altre condizioni (età e reddito), hanno diritto a determinate prestazioni economiche.
Gli infortunati in servizio o per servizio, che hanno il diritto di ricevere provvidenze economiche sia da parte di Enti Previdenziali sia da parte dello Stato, possono optare per il trattamento più favorevole.
Prestazioni economiche continuative[1]
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Importo
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Pensione di inabilità |
Cittadini con impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. |
Età >18 anni |
L'integrazione dell'importo è fino a 597,41 Euro mensili. |
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Indennità di Accompagnamento |
Cittadini con necessità di assistenza continua;
Ciechi assoluti. |
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La misura dell'indennità di accompagnamento è di Euro 480,47 ed è corrisposta per 12 mensilità. |
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Assegno mensile |
Ai mutilati e invalidi civili |
Invalidità > 74%
Età >18
Limite di reddito Euro 4.408,95 |
La misura dell'assegno mensile, è pari ad Euro 256,67 |
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Indennità mensile di frequenza |
Riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età e minori ipoacustici.
E' una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale. |
Età <18
Limite di reddito Euro 4.408,95 |
La misura dell'indennità di frequenza è di Euro 256,67 ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità. |
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Pensione inabilità: ciechi assoluti |
Ciechi assoluti |
spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (limite di reddito Euro 15.154,24); |
la misura della pensione è pari a:
Euro 277,57 per l'invalido non ricoverato;
Euro 256,67 per quello ricoverato |
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Indennità
Ciechi parziali
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ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi |
spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (limite di reddito Euro 15.154,24); |
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e l'importo mensile è pari ad Euro 256,67 |
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Assegno vitalizio |
Ciechi civili parziali diecimisti |
il limite di reddito da non superare per il godimento è fissato, in Euro 7.285,73; |
L'importo è pari a Euro 190,48. |
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Pensione:sordi |
Cittadini affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato |
Età >18
spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (limite di reddito Euro 15.154,24); |
La pensione viene corrisposta in 13 mensilità, l'importo mensile è pari ad in Euro 256,67. |
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Indennità di comunicazione |
spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dal reddito |
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l'importo è pari a Euro 239,97 ed è corrisposto per dodici mensilità |
Note:
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Gli importi evidenziati sono aggiornati al 2010.
- L'assegno mensile è incompatibile con l'assegno d'invalidità corrisposto dall'INPS e con altri trattamenti previdenziali di invalidità.
- L'indennità di frequenza è incompatibile con ricoveri continuativi e permanenza in istituti pubblici, indennità di accompagnamento, di comunicazione, per ciechi assoluti e parziali. E' possibile l'opzione per il trattamento di maggior favore.
- L'indennità di accompagnamento è una prestazione che prescinde dal reddito e dall'età degli aventi diritto. E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorative e con la pensione di inabilità. E' incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità di guerra, lavoro e servizio, con diritto di opzione per il trattamento più favorevole. E' incompatibile con ricoveri permanenti in istituzioni con retta a carico dello Stato.
- L'indennità ciechi parziali è concessa a prescindere dall'età e dal reddito. E' compatibile con attività lavorative e pensioni.
- L'indennità di comunicazione prescinde dall'età e dal reddito. E' compatibile con le attività lavorative e con la pensione non reversibile. E' incompatibile con l'indennità di frequenza, fatto salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Altre forme di assistenza economica
Oltre alle prestazioni assistenziali continuative, per i disabili sono previsti:
- riduzione IVA al 4% per l'acquisto di auto destinate ai disabili, sussidi tecnici e informatici, ausili e protesi, apparecchi per sordi o per compensare una carenza;
- detrazione spese IRPEF fino al 36% su spesa massima di 48000 euro per il superamento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private;
- detrazione annua di 1620 euro per figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni; detrazione annua di 1350 euro se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni.
- detrazione spese IRPEF fino al 19% per cane-guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso della perdita del cane;
- detrazione forfettaria di 516,46 per le spese di mantenimento del cane guida;
- esenzione IVA per servizi resi da cooperative in favore di disabili;
- deducibilità delle spese mediche e di assistenza necessarie nei casi di grave e permanente invalidità;
- esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra; pensioni, assegni e indennità di accompagnamento percepiti dagli invalidi civili; sussidi erogati dallo Stato a titolo assistenziale.
Esenzioni
- dalle tasse scolastiche: per i disabili e i loro figli con invalidità superiore 2/3 e in disagiate condizioni economiche;
- dalle tasse automobilistiche: per i veicoli al servizio di disabili;
- dal canone telefoni portatili: per i disabili con perdita anatomica e funzionale degli arti inferiori e non vedenti;
- dalla spesa sanitaria (v. assistenza sanitaria).
Contributi economici
- ai disabili con patente A-B-C speciali per le spese di modifica e adattamenti degli strumenti di guida dei veicoli di loro proprietà, nella misura del 20% delle spese sostenute;
- ai comuni, enti, imprese cooperative, assicurative e bancarie che realizzino o adattino alloggi destinati a portatori di handicap o a famiglie comprendenti una persona handicappata;
Normative regionali specifiche, integrative di quelle statali che disciplinano la concessione delle provvidenze economiche precedentemente descritte, prevedono contributi a famiglie con disabili. In Campania la norma di riferimento è la Legge Regionale 11/1984.
Come fare ?
La persona disabile per avere diritto alle prestazioni economiche sopra illustrate deve preliminarmente ottenere il riconoscimento dell'invalidità (o, in alcuni casi, dell'handicap) da parte della ASL di residenza.
Si tratta di visite collegiali per:
· l'accertamento dello stato di invalidità civile Legge 118/71 e 295/90;
· l'accertamento dello stato di portatore di handicap Legge 104/92;
· l'accertamento della disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
· accertamenti medico-collegiale ex lege 104/92 ai sensi del D.P.C.M. n° 185/06 "Certificazione dell'handicap ai fini scolastici".
Possono presentare la domanda per il riconoscimento dell'Invalidità Civile:
· gli adulti affetti da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali, congenite o acquisite, che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa;
· minori di 18 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
· soggetti non autosufficienti o non deambulanti, compresi minorenni e anziani d'età superiore ai 65 anni.
Il cittadino che intende presentare domanda [3] per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.
Nel caso di sola domanda di collocamento mirato ex legge 68/99, non è richiesto il certificato medico di cui al punto precedente, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, ovvero sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo.
Il verbale dell'avvenuto riconoscimento dovrà essere esibito dal cittadino all'atto della visita da parte della Commissione medica integrata.
- indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile / cecità / sordità / handicap - Legge 104/92 / disabilità ' Legge 68/99).
Completata l'acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente.
La ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti.
Si ricorda che, ai fini dell'abbinamento, il certificato ha una validità massima di trenta giorni dalla data di rilascio.
Il medico provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita.
Si precisa che il certificato medico in formato digitale può essere riferito a differenti richieste di benefici e/o prestazioni.
Successive ristampe dei certificati e delle relative ricevute potranno essere sempre eseguite dal medico certificatore, limitatamente ai certificati da egli stesso emessi.
Compilazione della domanda, inoltro all'Inps e ricevuta.
La domanda può essere presentata:
- dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall'Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati;
- dagli Enti di patronato
- dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS)
Il cittadino può acquisire direttamente la propria domanda on-line, accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'Istituto.
Per gli Enti di patronato, già muniti di PIN, sono previste le seguenti modalità di acquisizione della domanda:
▫ attraverso uno specifico applicativo di acquisizione off-line, in grado di gestire trasmissioni multiple in modalità differita;
▫ in modalità di cooperazione applicativa.
In ogni caso, i soggetti che hanno titolo all'acquisizione devono compilare i campi previsti dal modello di domanda, abbinando il numero di certificato entro il tempo massimo di trenta giorni dal rilascio del certificato stesso; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l'inoltro telematico delle domande.
E' consentito l'abbinamento di più certificati medici ad una stessa domanda, purché facciano riferimento a prestazioni/benefici diversi. In presenza di più certificati per lo stesso tipo di prestazione/beneficio, l'interessato avrà cura di abbinare alla domanda solo quello che ritiene più completo.
La domanda per il collocamento mirato ex legge 68/99 può essere presentata unitamente a quella per lo stato d'invalidità civile, cecità e sordità civile, selezionando le relative caselle sul modello di domanda. Qualora il richiedente sia già stato riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o sordo, la domanda deve essere compilata sull'apposito modello per il quale non è previsto l'abbinamento con il certificato medico telematico, come in precedenza precisato. Il cittadino dovrà presentare copia di tale verbale all'atto della visita.
Nella domanda il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza.
Il cittadino dovrà inoltre precisare se le comunicazioni previste dalla procedura andranno inviate alla residenza effettiva oppure presso altro indirizzo, e potrà segnalare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica (eventualmente della casella di PEC rilasciata dall'Istituto) che consenta l'inoltro in tempo reale di tutte le comunicazioni generate dal flusso procedurale. In ogni caso, anche le comunicazioni già inviate in formato digitale saranno recapitate in forma cartacea.
La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. A seguito dell'invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa.
La trasmissione on-line dei certificati medici è consentita solo ai medici abilitati, al termine di un procedimento di autenticazione basato sul codice fiscale e sul codice di identificazione personale (PIN) attribuito dall'Inps (v. sopra, punto 2).
I dati necessari per la completezza del certificato medico sono i seguenti:
- dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria;
- dati clinici (anamnesi, obiettività)
- diagnosi, con codifica ICD-9;
- indicazione dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento);
- indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006);
- indicazione di eventuali patologie gravi previste nell'allegato al DM 2.8.2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni);
La ricevuta, oltre ai dati relativi all'interessato, contiene i seguenti elementi:
- protocollo della domanda (PIU)
- data di presentazione della domanda.
La gestione telematica delle domande consente, infine, la tracciabilità delle stesse durante tutte le fasi del procedimento, con possibilità di monitorare lo stato della propria pratica tramite collegamento al sito dell'Istituto con le proprie credenziali di accesso (PIN).
Per ogni domanda inoltrata in via telematica, l'applicazione esegue controlli di completezza e congruità dei dati immessi, quindi verifica l'assenza di condizioni di irricevibilità. La domanda è irricevibile nel caso in cui esistano precedenti domande non ancora definite, ovvero ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti.
Se la domanda è completa in tutte le sue parti, la procedura guida l'utente alla chiusura dell'acquisizione; quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta.
* Nota bene Tutte le istanze per il riconoscimento di CIECO CIVILE e quelle per il riconoscimento di SORDO (ex SORDOMUTISMO L. 95/06) e delle relative L. 104/92, in ottemperanza al Decreto Assessorile n° 263 del 28.03.06, dovranno essere inviate presso la U.O. Med.Leg./I.C. "Sede delle Commissioni Uniche", sita nel ex Distretto Sanitario 52 ASL NA1 - Via Bernardo Quaranta 2 bis - 80100 Napoli
Nota bene:
IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE NON IMPLICA NECESSARIAMENTE ANCHE IL RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP E VICEVERSA.
[3] Per la
Domanda Visita il sito dedicato www.inps.it , numero telefonico 803164
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