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Asl Na 3 Sud Commissione farmaceutica aziendale Asl Napoli 3 Sud
Prevista dagli artt. 10 e 11 dell'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie sottoscritto l'8 agosto 1996, modificato ed integrato il 3 aprile 1997, reso esecutivo con il DPR 8 luglio 1998 n. 371.
 
Compiti della Commissione Farmaceutica Aziendale
1. La Commissione Farmaceutica Aziendale ha competenza a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza all'Accordo con le farmacie Convenzionate e sulle difformità rilevate nell'ambito della spedizione delle ricette ed a decidere, in via definitiva, in ordine alla convalida del pagamento o all'annullamento totale o parziale delle ricette sottoposte al suo esame in relazione a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale.
Per il giudizio di irregolarità e inosservanze la Commissione si avvale dei criteri decisionali di merito espressi nell'all. 1.
2. La Commissione Farmaceutica Regionale ha competenza a risolvere le difformità interpretative che possono insorgere in ordine all'applicazione dell'Accordo e a pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi prodotti avverso i provvedimenti adottati, in prima istanza, dalle Commissioni Aziendali.
 
Riunioni delle Commissioni
1. Le riunioni hanno luogo di norma presso la sede legale dell'ASL.
2. Tali riunioni sono convocate dai rispettivi Presidenti mediante comunicazione ai componenti effettivi e supplenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. il componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della Commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il quale, all'atto di constatazione dei presenti alla riunione provvederà alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto.
4. le riunioni delle Commissioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale hanno cadenza di almeno tre volte l'anno.
 
Deferimento delle farmacie alla Commissione Farmaceutica Aziendale
1. L'Azienda può procedere, con istanza su carta libera, al deferimento della farmacia alla Commissione Farmaceutica Aziendale entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della irregolarità.
Solo previa notifica al Titolare o al Direttore responsabile della Farmacia stessa, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle inadempienze ed inosservanze rilevate e contestuale invito a produrre alla stessa Commissione, le relative controdeduzioni scritte mediante lettera raccomandata a.r.
2. L'Azienda con la predetta istanza, trasmette alla Commissione i documenti necessari per l'istruttoria del caso.
3. la segreteria della Commissione accusa ricezione di ogni deferimento.
4. A seguito del predetto deferimento, il Presidente della Commissione fissa la data della riunione, entro 30 giorni dalla data di ricezione del deferimento designando tra i componenti effettivi, almeno 10 giorni prima della data stessa, un Relatore.
5. Le parti, a cura del Titolare o Direttore responsabile della farmacia interessata, possono depositare presso la sede della Commissione o spedire a mezzo raccomandata a.r., controdeduzioni, memorie, istanze e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
6. L'Azienda, il Titolare o il Direttore responsabile della farmacia interessata vengono preavvertiti, almeno quindici giorni prima, mediante lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, della data della riunione con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nella quale sarà discussa la pratica.
7. La Commissione può rinviare l'esame della pratica su motivata richiesta delle Parti.
8. La Commissione sospende l'esame della pratica allorchè sullo stesso caso sia in corso altro procedimento.
 
Delibere e verbali
1. Le Commissioni deliberano a maggioranza di voti dei presenti.
2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Per ogni riunione è redatto apposito verbale.
 
Decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale
La Commissione, esaminati gli atti, i documenti e le produzioni di parte, ascoltano il relatore nonché, se presenti, il rappresentante dell'Azienda e il Titolare o il Direttore responsabile della farmacia e può adottare:
· relativamente alle ricette, una delle seguenti determinazioni:
a. annullamento totale o parziale della ricetta;
b. convalida definitiva del pagamento;
· nei confronti della farmacia, i seguenti provvedimenti:
a. proscioglimento;
b. richiamo;
c. richiamo con diffida;
d. sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale,
e. sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno;
f. risoluzione del rapporto convenzionale
 
Forma e notifica delle decisioni della Commissione Aziendale
1. La decisione della Commissione deve essere motivata e deve essere firmata dal Presidente e dal Segretario.
2. il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore è depositato entro 20 giorni dalla data della riunione ed è allegato al verbale di cui forma parte integrante.
3. La decisione viene notificata, entro 10 giorni dal deposito, con lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, all'Azienda ed al Titolare o Direttore responsabile della Farmacia.
4. Qualora la decisione attenga a provvedimenti di cui al comma 16 dell'art. 10, la notifica deve contenere espresso riferimento alla facoltà di impugnativa della decisione stessa davanti alla Commissione Regionale nonché, per i provvedimenti di sospensione non cautelare o di risoluzione del rapporto convenzionale, la data di inizio del provvedimento adottato è calcolata tenuto conto delle possibilità di ricorso alla Commissione Regionale.
 
Presentazione dei ricorsi alla Commissione Regionale
Avverso i provvedimenti indicati all'art. 10, comma 16 dell'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e adottati dalla Commissione Farmaceutica Aziendale, è ammesso ricorso alla Commissione Farmaceutica Regionale entro 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi.
1. il ricorso va inoltrato, con lettera raccomandata a.r., alla Commissione Farmaceutica Regionale presso l'Assessorato regionale alla Sanità.
 
ALLEGATO 1
CRITERI DECISIONALI CUI SI ATTIENE LA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE NELL'ESAME DELLE RICETTE