Prevista dagli artt. 10 e 11
dell'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
sottoscritto l'8 agosto 1996, modificato ed integrato il 3 aprile 1997, reso
esecutivo con il DPR 8 luglio 1998 n. 371.
Compiti della Commissione Farmaceutica Aziendale
1.
La
Commissione
Farmaceutica
Aziendale ha competenza a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed
inosservanza all'Accordo con le farmacie Convenzionate e sulle difformità
rilevate nell'ambito della spedizione delle ricette ed a decidere, in via
definitiva, in ordine alla convalida del pagamento o all'annullamento totale o
parziale delle ricette sottoposte al suo esame in relazione a quanto previsto dall'art.
4 dell'Accordo Nazionale.
Per
il giudizio di irregolarità e inosservanze la Commissione si avvale
dei criteri decisionali di merito espressi nell'all. 1.
2.
La
Commissione Farmaceutica
Regionale ha competenza a risolvere le difformità interpretative che possono
insorgere in ordine all'applicazione dell'Accordo e a pronunciarsi in via
definitiva sui ricorsi prodotti avverso i provvedimenti adottati, in prima
istanza, dalle Commissioni Aziendali.
Riunioni delle Commissioni
1.
Le
riunioni hanno luogo di norma presso la sede legale dell'ASL.
2.
Tali
riunioni sono convocate dai rispettivi Presidenti mediante comunicazione ai
componenti effettivi e supplenti almeno 10 giorni prima della data fissata per
la riunione.
3.
il
componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della Commissione per
la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al
Presidente, il quale, all'atto di constatazione dei presenti alla riunione
provvederà alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi
compreso il diritto di voto.
4.
le
riunioni delle Commissioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei
componenti, ivi compreso il Presidente.
A parità di voti
prevale il voto del Presidente.
5.
Le
riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale hanno cadenza di almeno tre
volte l'anno.
Deferimento delle farmacie alla Commissione Farmaceutica
Aziendale
1.
L'Azienda
può procedere, con istanza su carta libera, al deferimento della farmacia alla
Commissione Farmaceutica Aziendale entro 30 giorni dal momento in cui viene a
conoscenza della irregolarità.
Solo previa notifica al Titolare o al Direttore responsabile
della Farmacia stessa, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle inadempienze ed
inosservanze rilevate e contestuale invito a produrre alla stessa Commissione,
le relative controdeduzioni scritte mediante lettera raccomandata a.r.
2.
L'Azienda
con la predetta istanza, trasmette alla Commissione i documenti necessari per
l'istruttoria del caso.
3.
la
segreteria della Commissione accusa ricezione di ogni deferimento.
4.
A
seguito del predetto deferimento, il Presidente della Commissione fissa la data
della riunione, entro 30 giorni dalla data di ricezione del deferimento
designando tra i componenti effettivi, almeno 10 giorni prima della data
stessa, un Relatore.
5.
Le parti, a cura del Titolare o Direttore
responsabile della farmacia interessata,
possono depositare presso la sede della Commissione o spedire a mezzo
raccomandata a.r., controdeduzioni, memorie, istanze e documenti fino a cinque
giorni prima della data fissata per la riunione.
6.
L'Azienda,
il Titolare o il Direttore responsabile della farmacia interessata vengono
preavvertiti, almeno quindici giorni prima, mediante lettera raccomandata a.r.
a firma del Presidente, della data della riunione con l'indicazione del luogo,
giorno ed ora della seduta nella quale sarà discussa la pratica.
7.
La Commissione può rinviare l'esame della pratica su motivata richiesta
delle Parti.
8.
La Commissione sospende l'esame della pratica allorchè sullo stesso caso
sia in corso altro procedimento.
Delibere e verbali
1.
Le
Commissioni deliberano a maggioranza di voti dei presenti.
2.
In
caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3.
Per
ogni riunione è redatto apposito verbale.
Decisioni della Commissione
Farmaceutica Aziendale
La
Commissione,
esaminati gli atti, i documenti e le produzioni di parte, ascoltano il relatore
nonché, se presenti, il rappresentante dell'Azienda e il Titolare o il
Direttore responsabile della farmacia e può adottare:
·
relativamente
alle ricette, una delle seguenti determinazioni:
a.
annullamento
totale o parziale della ricetta;
b.
convalida
definitiva del pagamento;
·
nei
confronti della farmacia, i seguenti provvedimenti:
a.
proscioglimento;
b.
richiamo;
c.
richiamo
con diffida;
d.
sospensione
cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o
mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività
convenzionale,
e.
sospensione
dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un
anno;
f.
risoluzione
del rapporto convenzionale
Forma e notifica delle decisioni della
Commissione Aziendale
1.
La
decisione della Commissione deve essere motivata e deve essere firmata dal
Presidente e dal Segretario.
2.
il
relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore è depositato entro 20 giorni
dalla data della riunione ed è allegato al verbale di cui forma parte
integrante.
3.
La
decisione viene notificata, entro 10 giorni dal deposito, con lettera
raccomandata a.r. a firma del Presidente, all'Azienda ed al Titolare o
Direttore responsabile della Farmacia.
4.
Qualora
la decisione attenga a provvedimenti di cui al comma 16 dell'art. 10, la
notifica deve contenere espresso riferimento alla facoltà di impugnativa della
decisione stessa davanti alla Commissione Regionale nonché, per i provvedimenti
di sospensione non cautelare o di risoluzione del rapporto convenzionale, la
data di inizio del provvedimento adottato è calcolata tenuto conto delle
possibilità di ricorso alla Commissione Regionale.
Presentazione dei ricorsi alla
Commissione Regionale
Avverso
i provvedimenti indicati all'art. 10, comma 16 dell'Accordo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con le farmacie e adottati dalla Commissione
Farmaceutica Aziendale, è ammesso ricorso alla Commissione Farmaceutica
Regionale entro 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi.
1.
il
ricorso va inoltrato, con lettera raccomandata a.r., alla Commissione
Farmaceutica Regionale presso l'Assessorato regionale alla Sanità.
ALLEGATO 1
CRITERI
DECISIONALI CUI SI ATTIENE LA COMMISSIONE
FARMACEUTICA AZIENDALE NELL'ESAME DELLE RICETTE