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Asl Na 3 Sud Apertura e chiusura farmacie
La definizione degli orari di apertura e chiusura delle farmacie nonché le rispettive giornate di riposo settimanale sono stabilite dalle Leggi Regionali Campania N. 7/80,15/2010, 10/2011 e succ. mod In funzione delle quali
LA COMPETENZA E ' DELLA ASL mediante deliberazione del Direttore Generale, su proposta dei turni e ferie delle farmacie da parte dell'Ordine Professionale, sentiti i Sindaci dei Comuni nella cui giurisdizione ha sede la farmacia .
L'art. 2.della L.R. n. 7/80 stabiliva che "nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non sono in servizio di turno, restano aperte per un orario settimanale non inferiore a 44 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l'orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all'art.4" della stessa legge.
I turni settimanali feriali fissati dalla L.R. n. 7/80 e s.m. e i. costituiscono l'orario obbligatorio di apertura che le farmacie sono chiamate ad assicurare oltre il quale, ai sensi della precitata legge statale, è in facoltà del titolare tenere aperta la farmacia offrendo così un servizio aggiuntivo. I turni obbligatori dovranno garantire un minimo di 8 ore di servizio al giorno con la facoltà di considerare o meno l'intervallo pomeridiano, con l'esclusione del sabato, giorno in cui la farmacia potrà osservare un orario ridotto.
Nei giorni di domenica e festività infrasettimanali tutte le farmacie, urbane e rurali, devono assicurare il livello minimo di servizio farmaceutico mediante i turni stabili dalla legge regionale. Le farmacie, non in servizio di turno, possono rimanere aperte nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale, purchè per l'intero anno solare e previa comunicazione al Sindaco territorialmente competente".
Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale, a richiesta, potranno osservare il riposo settimanale in altro giorno.
"Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati dal Direttore Generale della ASL, su proposta dell'Ordine dei farmacisti e sentiti i Sindaci dei comuni interessati".
Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi all'intero anno solare e deve essere reso per almeno 365 giorni all'anno.
Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al Sindaco del comune, alla ASL territorialmente competente e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti.
Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
a) nei Comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
b) negli altri comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
c) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.