La definizione degli orari di apertura e chiusura delle farmacie
nonché le rispettive giornate di riposo settimanale sono stabilite dalle Leggi
Regionali Campania N. 7/80,15/2010, 10/2011 e succ. mod In funzione delle quali
LA
COMPETENZA E
' DELLA ASL mediante
deliberazione del Direttore Generale, su
proposta dei turni e ferie
delle farmacie da parte dell'Ordine Professionale,
sentiti i Sindaci dei
Comuni nella cui giurisdizione ha sede
la farmacia .
L'art. 2.della L.R. n. 7/80 stabiliva che "nei giorni feriali
tutte le farmacie urbane della regione, che non sono in servizio di turno,
restano aperte per un orario settimanale non inferiore a 44 ore. L'orario
giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l'orario settimanale deve
prevedere il riposo di cui all'art.4" della stessa legge.
I turni settimanali feriali fissati dalla L.R. n.
7/80 e s.m. e i. costituiscono l'orario obbligatorio di apertura che le
farmacie sono chiamate ad assicurare oltre il quale, ai sensi della precitata
legge statale, è in facoltà del titolare tenere aperta la farmacia offrendo
così un servizio aggiuntivo. I turni obbligatori dovranno garantire un minimo
di 8 ore di servizio al giorno con la facoltà di considerare o meno
l'intervallo pomeridiano, con l'esclusione del sabato, giorno in cui la
farmacia potrà osservare un orario ridotto.
Nei giorni di domenica e festività infrasettimanali tutte le
farmacie, urbane e rurali, devono assicurare il livello minimo di servizio
farmaceutico mediante i turni stabili dalla legge regionale. Le farmacie, non
in servizio di turno, possono rimanere aperte nei giorni di domenica e di
festività infrasettimanale,
purchè per l'intero anno solare e
previa comunicazione al Sindaco territorialmente competente".
Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale, a
richiesta, potranno osservare il riposo settimanale in altro giorno.
"Durante le
ore notturne
di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato
da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il
servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni
all'uopo adottati dal Direttore Generale della ASL, su proposta dell'Ordine dei
farmacisti e sentiti i Sindaci dei comuni interessati".
Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi
all'intero anno solare e deve essere reso per almeno 365 giorni all'anno.
Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e
permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al
Sindaco del comune, alla ASL territorialmente competente e all'Ordine Provinciale
dei Farmacisti.
Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di
servizio:
a)
nei Comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia
a turno, a chiamata e con obbligo di pernottamento di un farmacista in
farmacia;
b)
negli altri comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
c)
nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le
farmacie più vicine e a chiamata.
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