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Asl Na 3 Sud Donazione di organi tra soggetti con HIV
Le conquiste in campo medico, circa la diffusione delle nuove terapie antiretrovirali, hanno determinato un miglioramento delle condizioni cliniche e l'allungamento dell'aspettativa di vita delle persone con infezione da HIV, restituendo Loro il pieno recupero della vita sociale e lavorativa.
La messa a punto, negli ultimi anni, di farmaci mirati ha reso l'AIDS sempre meno mortale, riducendo l'infezione da HIV ad una patologia cronica. Superate le iniziali incertezze relative ai possibili effetti negativi della terapia immunosoppressiva sull'avanzamento della malattia, il Centro Nazionale Trapianti ha attivato nel 2002 una serie di protocolli e programmi-pilota per regolamentare le procedure nel trapianto di organo solido in favore di soggetti sieropositivi. Soggetti che, per la cronicità dell'infezione, risultano maggiormente esposti al rischio di soffrire di un'insufficienza d'organo, e per i quali il trapianto resta l'unica terapia salvavita. Una pratica che in passato era considerata troppo rischiosa sia per i pazienti sia per l'equipe per l'alto rischio di trasmissibilità del contagio.
Nel tempo la comunità scientifica ha potuto constatare la fattibilità della procedura insicurezza, prevedendone i vantaggi correlati ed oggi non solo i soggetti sieropositivi accedono al trapianto ma possono donare i loro organi dopo la morte.
Prima di allora era possibile il trapianto di organi su persone HIV positive solo da donatori HIV negativi, una condizione che costringeva i pazienti a lunghe attese, spesso incompatibili con condizioni di salute particolarmente difficili, vista anche la più alta esposizione delle persone con HIV a gravi disfunzioni di alcuni organi vitali.
E' con il Decreto del Ministro della Salute (1 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) che la donazione di organi da donatore positivo per HIV, di cui sia stata accertata la morte, è ammessa a favore di riceventi con HIV positivi che rispondono agli specifici criteri di eleggibilità del donatore. Tale Decreto modifica nello specifico l'art. 3 del Decreto2 agosto 2002Criteri e modalità per la certificazione dell' idoneità degli organi prelevati al trapianto - art. 14, comma 5, legge 1 aprile 1999, n. 91- GU Serie Generale n.258 del 04-11-2002 che sanciva il divieto di prelievo di organi solidi da donatori deceduti positivi all'HIV.
La donazione di organi tra persone con HIV (non è possibile il passaggio di organi da donatore con infezione a ricevente sano) può essere effettuata in tutta sicurezza se il donatore (art. 1 DECRETO 1 febbraio 2018):
- E' seguito da una struttura infettivologica e non porta fattori di rischio aggiuntivo;
- è sottoposto a terapia antiretrovirale (documentata efficacia della terapia in corso);
- Non ha patologie opportunistiche e neoplasie;
- Ecc.
L'invio al Centro Trapianti di riferimento deve essere effettuato dal centro clinico presso il quale la persona con HIV è in cura. Sarà lo stesso centro inviante ad indicare la possibile malattia organo-specifica terminale e ad eseguire tutti i monitoraggi richiesti dal protocollo trapianti.