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Servizi Centrali | Azienda
UOC Prevenzione e Protezione


SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Direttore: dott. Alfredo Irollo
 
 
 
 
 
Il Servizio Prevenzione e Protezione è stato istituito ex lege per la prima volta con il D. Lgs. 626/94 e ripreso nell'attuale testo unico della sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Nello specifico l'art. 33 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. individua i compiti e le attività del Servizio.

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
La U.O.C. Prevenzione e Protezione svolge all'interno dell'ASL NA 3 SUD le seguenti attività:-       Collaborazione con i Datori di Lavoro per tutte le problematiche riguardanti l'applicazione delle misure per la protezione della salute e per la sicurezza in Azienda.
-       Supporto ai Datori di Lavoro in campo normativo, tecnico, organizzativo per l'applicazione in Azienda delle misure di protezione della salute e per la sicurezza.
-       Rappresentanza dell'Azienda nei riguardi degli Organi di Vigilanza.
-       Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
-       Elaborazione delle procedure comportamentali e di sicurezza.
-       Coordinamento e partecipazione ai Gruppi di Lavoro Aziendali per la Sicurezza.
-       Coordinamento della elaborazione e redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 17 c.1 lett.a  D.Lgs. 81/08).
-       Consulenza e pareri per la sicurezza:
-        In campo tecnico e normativo per la tutela della salute e della sicurezza
-        Scelta ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale
-        Scelta ed utilizzo  di attrezzature di lavoro
-        Scelta ed utilizzo di sostanze pericolose
-        Conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza e a quanto previsto dalla D.G.R.C. 7301 del 31/12/2001
-       Informazione e formazione per la sicurezza:
-                     Informazione a tutti i dipendenti dell'Azienda
-                     Proposta di programmi di formazione/informazione
-                     Coordinamento dei corsi di formazione per la sicurezza
-                     Attività didattica specialistica per la sicurezza
-       Interventi  nei luoghi di lavoro:
-                     In caso di infortunio
-                     In caso di sopralluoghi degli Organi di Vigilanza
-       Analisi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali.
-       Raccolta informazioni su ogni singolo episodio di infortunio sul lavoro.
-       Emissione di documenti statistici aziendali sugli infortuni sul lavoro.
-       Partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
 
Alle attività in capo alla UOC afferiscono:
la U.O.S. Sorveglianza Sanitaria per le attività di  tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa,  (come definito all'art. 41 Dlgs. 81/08 e s.m.e i.) e inoltre le attività di Sorveglianza Medica per i lavoratori radioesposti svolta dai Medici Autorizzati (come definito ai sensi dell'art. 83 comma 2 D.Lgs. 230/95);
Esperto Qualificato:  assolve  agli adempimenti previsti la D.M. 02/08/91, D.M. 03/08/93 e D.P.R. 542/94 per la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti per l'impianto di Risonanza Magnetica Nucleare, ricoprendo le competenze di Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto RM.

 
Pubblicazione: 05/11/2021 Ultimo aggiornamento: 08/02/2024